Art. 3 · Mandato

Art. 3

Mandato

In vigore dal 22 feb 2010
Mandato 1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di: a) mettersi in collegamento con l’UA, il governo del Sudan, il governo del Sudan meridionale, i movimenti armati del Darfur e altre parti sudanesi nonché con la società civile del Darfur e le organizzazioni non governative e mantenere una stretta collaborazione con l’ONU e con gli altri attori internazionali interessati, allo scopo di perseguire gli obiettivi politici dell’Unione; b) rappresentare l’Unione nel dialogo Darfur-Darfur, nelle riunioni ad alto livello della commissione congiunta e, se del caso, in occasione di altre riunioni pertinenti; c) rappresentare l’Unione, ogniqualvolta sia possibile, nei comitati di esame e valutazione del CPA e del DPA; d) seguire l’evoluzione dell’attuazione dell’ESPA; e) garantire la coerenza tra il contributo dell’Unione alla gestione della crisi nel Darfur e le relazioni politiche generali dell’Unione con il Sudan; f) per quanto riguarda i diritti dell’uomo, compresi i diritti dei bambini e delle donne e la lotta contro l’impunità in Sudan, seguire la situazione e mantenere contatti regolari con le autorità sudanesi, l’UA e le Nazioni Unite, in particolare con l’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti dell’uomo, gli osservatori dei diritti dell’uomo presenti nella regione e l’Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale. 2.   Ai fini dell’espletamento del suo mandato, l’RSUE tra l’altro: a) mantiene una visione globale di tutte le attività dell’Unione; b) appoggia il processo politico e le attività riguardanti l’attuazione del CPA, del DPA e dell’ESPA; nonché c) vigila e riferisce sul rispetto, ad opera delle parti sudanesi, delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, in particolare delle risoluzioni 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006), 1706 (2006), 1769 (2007) e 1778 (2007).
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