Art. 2
In vigore dal 22 feb 2010
1. Le persone di cui all'allegato I della presente decisione sono cancellate dall'elenco di cui all'allegato I della posizione comune 2008/160/PESC.
2. La persona di cui all'allegato II della presente decisione è cancellata dall'elenco di cui all'allegato II della posizione comune 2008/160/PESC.
Storico versioni
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