Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 feb 2010
La decisione 2009/459/CE è così modificata: 1) all’, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) attuare un programma di bilancio a medio termine chiaramente definito per riportare il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al disotto del valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato secondo una tempistica ed un percorso di risanamento che siano coerenti con le raccomandazioni del Consiglio alla Romania adottate nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi.»; 2) all’, paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) adottare e attuare bilanci annuali per il 2010 e gli anni a venire che siano coerenti con il percorso di risanamento stabilito nel memorandum d’intesa supplementare.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:183:oj#art-1