Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 feb 2010
1.   Entro il 16 marzo 2010 la Grecia presenta al Consiglio e alla Commissione e rende pubblica una relazione in cui illustra il calendario d’attuazione delle misure adottate a norma dell’ della presente decisione intese a raggiungere gli obiettivi di bilancio per il 2010, comprese, se del caso, le misure necessarie di cui all’, sezione B. 2.   Entro il 15 maggio 2010 la Grecia presenta al Consiglio e alla Commissione e rende pubblica una relazione in cui illustra le misure strategiche necessarie per conformarsi alla presente decisione. In seguito, la Grecia presenta e rende pubbliche tali relazioni a cadenza trimestrale. 3.   Le relazioni di cui al paragrafo 2 dovrebbero contenere informazioni dettagliate sui seguenti aspetti: a) misure concrete attuate alla data della relazione per conformarsi alla presente decisione, compreso il loro impatto di bilancio quantificato; b) misure concrete programmate per conformarsi alla presente decisione, la cui attuazione è prevista dopo la data della relazione, il relativo calendario d’attuazione e la stima del loro impatto di bilancio; c) esecuzione mensile del bilancio dello Stato; d) l’esecuzione del bilancio infra-annuale relativamente alla sicurezza sociale, agli enti locali e ai fondi fuori bilancio; e) emissione e rimborso del debito pubblico; f) sviluppi permanenti e temporanei dell’occupazione nel settore pubblico; g) spesa pubblica in attesa di pagamento (arretrati accumulati); h) situazione finanziaria delle imprese pubbliche e di altri organismi pubblici (tali informazioni dovrebbero essere fornite con frequenza annuale). 4.   La Commissione e il Consiglio valutano le relazioni al fine di accertare se la Grecia si è conformata alla presente decisione. Nell’ambito di tale valutazione la Commissione può indicare le misure necessarie per conformarsi al percorso di aggiustamento stabilito dalla presente decisione per la correzione del disavanzo eccessivo.
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