Art. 9
Status del personale diretto dall’UE
In vigore dal 15 feb 2010
Status del personale diretto dall’UE
Lo status delle unità e del personale diretti dall’UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l’espletamento e il corretto svolgimento della missione, possono essere oggetto di un accordo concluso ai sensi dell’articolo 37 del TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 3, del TFUE.
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