Art. 8 · Partecipazione di Stati terzi

Art. 8

Partecipazione di Stati terzi

In vigore dal 15 feb 2010
Partecipazione di Stati terzi 1.   Senza pregiudizio dell’autonomia decisionale dell’Unione o del quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare alla missione. 2.   Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi ad offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante della missione dell’UE e dell’EUMC, le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti. 3.   Le modalità particolareggiate della partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 del TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Quando l’Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle missioni di gestione delle crisi dell’Unione, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito della presente missione. 4.   Gli Stati terzi che forniscono un contributo militare significativo alla missione militare dell’UE hanno diritti e obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri che vi partecipano. 5.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.
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