Art. 7

Art. 7

In vigore dal 5 feb 2010
1.   La decisione 2002/16/CE è abrogata a decorrere dal 15 maggio 2010. 2.   Il contratto concluso tra l’esportatore e l’importatore ai sensi della decisione 2002/16/CE prima del 15 maggio 2010 resta valido ed efficace purché rimangano immutati i trasferimenti e il trattamento dei dati che ne costituiscono l’oggetto e purché continui tra le parti il trasferimento dei dati personali contemplati dalla presente decisione. Qualora decidano di apportare modifiche ovvero decidano di subcontrattare il trattamento oggetto del contratto, i contraenti sono tenuti a concludere un nuovo contratto che dovrà conformarsi alle clausole contrattuali tipo riportate in allegato.
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