Art. 6 · Condizioni per la concessione di un contributo finanziario dell’Unione

Art. 6

Condizioni per la concessione di un contributo finanziario dell’Unione

In vigore dal 5 feb 2010
Condizioni per la concessione di un contributo finanziario dell’Unione 1.   Un contributo finanziario dell’Unione, per un importo totale di 1 555 300 euro, è concesso agli Stati membri a titolo della linea di bilancio 17 04 02 al fine di coprire i costi delle analisi previste all’, paragrafo 2, a concorrenza dell’importo totale di cofinanziamento massimo di cui all’allegato III. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione previsto al paragrafo 1 è versato agli Stati membri purché l’esecuzione del programma coordinato di sorveglianza sia effettuata nel rispetto delle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione, comprese quelle in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici, e fatto salvo il rispetto delle seguenti condizioni: La relazione finale di completamento del programma coordinato di sorveglianza deve essere presentata alla Commissione entro il 31 maggio 2011; tale relazione deve contenere: i) tutte le informazioni di cui all’allegato I, parte D; ii) i documenti giustificativi delle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione delle analisi; tali documenti devono contenere almeno le informazioni di cui all’allegato IV. 3.   In caso di ritardo nella presentazione della relazione finale di cui al paragrafo 2, la partecipazione finanziaria dell’Unione è ridotta del 25 % al 1o luglio 2011, del 50 % al 1o agosto 2011 e del 100 % al 1o settembre 2011.
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