Art. 4 · Campionamento, analisi e registrazione dei dati da parte degli Stati membri

Art. 4

Campionamento, analisi e registrazione dei dati da parte degli Stati membri

In vigore dal 5 feb 2010
Campionamento, analisi e registrazione dei dati da parte degli Stati membri 1.   Il campionamento è realizzato dall’autorità competente o sotto il suo controllo. 2.   I laboratori nazionali di riferimento per la Listeria monocytogenes effettuano le analisi relative alla presenza di Listeria monocytogenes, al pH e all’attività dell’acqua. 3.   L’autorità competente può designare laboratori diversi dai laboratori nazionali di riferimento che effettuano i controlli ufficiali relativi alla presenza di Listeria monocytogenes e sono accreditati a tal fine, per effettuare le analisi relative alla presenza di Listeria monocytogenes, al pH e all’attività dell’acqua. 4.   Il campionamento e le analisi previste ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché la registrazione di tutti i dati utili, sono realizzati conformemente alle specifiche tecniche presentate all’allegato I. 5.   Il numero di campioni da prelevare per categoria di prodotto alimentare pronto in ciascuno Stato membro è indicato all’allegato II.
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