Art. 4
Campionamento, analisi e registrazione dei dati da parte degli Stati membri
In vigore dal 5 feb 2010
Campionamento, analisi e registrazione dei dati da parte degli Stati membri
1. Il campionamento è realizzato dall’autorità competente o sotto il suo controllo.
2. I laboratori nazionali di riferimento per la Listeria monocytogenes effettuano le analisi relative alla presenza di Listeria monocytogenes, al pH e all’attività dell’acqua.
3. L’autorità competente può designare laboratori diversi dai laboratori nazionali di riferimento che effettuano i controlli ufficiali relativi alla presenza di Listeria monocytogenes e sono accreditati a tal fine, per effettuare le analisi relative alla presenza di Listeria monocytogenes, al pH e all’attività dell’acqua.
4. Il campionamento e le analisi previste ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché la registrazione di tutti i dati utili, sono realizzati conformemente alle specifiche tecniche presentate all’allegato I.
5. Il numero di campioni da prelevare per categoria di prodotto alimentare pronto in ciascuno Stato membro è indicato all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:75(1):oj#art-4