Art. 2 · Portata e durata del programma coordinato di sorveglianza

Art. 2

Portata e durata del programma coordinato di sorveglianza

In vigore dal 5 feb 2010
Portata e durata del programma coordinato di sorveglianza 1.   Gli Stati membri eseguono un programma coordinato di sorveglianza per valutare la prevalenza di Listeria monocytogenes nelle seguenti categorie di prodotti alimentari pronti, su campioni scelti a caso a livello della vendita al dettaglio: a) pesce affumicato a caldo o a freddo o pesce di tipo «gravad lax», imballato (non congelato); b) formaggi a pasta molle o semi molle, ad eccezione dei formaggi freschi; c) prodotti a base di carne soggetti a trattamento termico, imballati. 2.   Il campionamento nel quadro del programma coordinato di sorveglianza previsto al paragrafo 1 è effettuato tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 al più tardi.
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