Art. 4 · Composizione — Nomina

Art. 4

Composizione — Nomina

In vigore dal 5 feb 2010
Composizione — Nomina 1.   Il consiglio è composto da 27 membri. 2.   I membri del consiglio dei soci sono nominati dalla Commissione tra specialisti competenti nei settori dell'osservazione della terra, dell'ambiente e della sicurezza. I membri sono designati dalle autorità nazionali degli Stati membri. 3.   I membri supplenti sono nominati in numero uguale e secondo le medesime condizioni dei membri titolari. I membri supplenti sostituiscono automaticamente i membri titolari assenti. 4.   La Commissione può invitare i rappresentanti di organizzazioni attive nel campo dell'osservazione della terra a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori. Un rappresentante della Svizzera e un rappresentante della Norvegia sono invitati come osservatori permanenti. 5.   I membri sono nominati in qualità di rappresentanti di un'autorità pubblica. 6.   I membri del consiglio sono nominati per un mandato rinnovabile di un anno e restano in carica fino alla sostituzione oppure fino alla scadenza del mandato. 7.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del consiglio, che si dimettono o non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato possono essere sostituiti per il restante periodo del mandato.
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