Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 feb 2010
1.   Fatto salvo l’articolo 47, paragrafo 4, e in conformità con l’articolo 53 della direttiva 2006/43/CE, dal 29 giugno 2008 qualsiasi trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile è soggetta alla previa autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato, oppure è effettuata dall’autorità competente dello Stato membro interessato. 2.   Le carte di lavoro o altri documenti pertinenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile sono trasmessi ai soli fini del controllo pubblico, del controllo esterno della qualità o dell’indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. 3.   Qualora le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile fossero detenuti unicamente da revisori legali o da imprese di revisione contabile registrati in uno Stato membro diverso da quello in cui è registrato il revisore del gruppo e la cui autorità competente abbia ricevuto una richiesta da parte di una delle autorità di cui all’, le suddette carte o documenti dovranno essere trasmessi all’autorità competente del paese terzo interessato solo nel caso in cui l’autorità competente del primo Stato membro abbia espresso il suo accordo sulla trasmissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:64(1):oj#art-2