Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 feb 2010
Sono liquidati i conti dell’organismo pagatore tedesco «Bayern-Umwelt» e dell’organismo pagatore portoghese «IFADAP» per quanto riguarda le spese dell’esercizio finanziario 2006 finanziate dal FEAOG, sezione «garanzia». Gli importi da recuperare presso gli Stati membri o da versare ai medesimi a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell’allegato.
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