Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 feb 2010
Sono liquidati i conti dell'organismo pagatore belga «ALV», degli organismi pagatori tedeschi «Brandenburg», «Niedersachsen» e «Schleswig-Holstein», dell'organismo pagatore spagnolo «Galicia», dell'organismo pagatore portoghese «IFAP» e dell'organismo pagatore slovacco «APA» per le spese dell'esercizio finanziario 2008 finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Gli importi da recuperare presso gli Stati membri o da versare ai medesimi a norma della presente decisione nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati in allegato.
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