Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 gen 2010
1.   Un anticipo di 100 000 EUR è versato entro 60 giorni dal ricevimento di una richiesta di pagamento presentata dalla Francia. 2.   Il saldo del contributo finanziario è versato a condizione che entro il 15 marzo 2011 sia presentata alla Commissione una relazione finale, in formato elettronico, di attuazione del programma. La relazione contiene: a) una valutazione tecnica sintetica dell’intero programma, compresi il livello di raggiungimento degli obiettivi fisici e qualitativi e i progressi ottenuti, nonché una stima dell’impatto fitosanitario ed economico immediato; b) una scheda finanziaria indicante le spese effettive ripartite per sottoprogramma e azione. 3.   Per quanto riguarda la ripartizione indicativa del bilancio di cui alla parte B dell’allegato, la Francia può calibrare la distribuzione dei finanziamenti tra le diverse azioni dello stesso sottoprogramma limitatamente al 15 % del contributo dell’Unione al sottoprogramma in questione, purché non sia superato l’importo globale delle spese ammissibili stabilite nel programma e non siano in tal modo compromessi gli obiettivi principali del programma. La Francia informa la Commissione in merito agli eventuali adeguamenti apportati.
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