Art. 3
In vigore dal 27 gen 2010
1. La Germania procede al recupero dal beneficiario dell’aiuto di cui all’.
2. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data dell’effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (29).
4. La Germania annulla tutti i pagamenti in essere inerenti l’aiuto di cui all’ con effetto alla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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