Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 gen 2010
I dettaglianti che si riforniscono presso un’impresa autorizzata ad applicare il presente regime di deroga sono esonerati dall’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 250 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda i beni che tale impresa ha ceduto loro e per la cessione di detti beni ai consumatori finali. Tale obbligo è assolto all’impresa autorizzata.
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