Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 dic 2009
I settori e i sottosettori di cui in allegato sono ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Altri settori industriali che non rientrano nel campo dei codici NACE valutati (dal 1010 fino al 3720 compreso), ma che sono potenzialmente interessati dalle disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio del sistema ETS comunitario, saranno esaminati dalla Commissione nel corso del 2010. Se i suddetti settori industriali soddisferanno i criteri di cui all’articolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE, saranno inseriti nell’elenco nell’ambito dell’aggiornamento annuo.
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