Art. 3 · Composizione — Designazione — Nomina

Art. 3

Composizione — Designazione — Nomina

In vigore dal 23 dic 2009
Composizione — Designazione — Nomina 1.   I membri del GEE sono nominati dal presidente della Commissione. 2.   Si applicano le seguenti norme: — i membri sono designati «ad personam». Essi agiscono a titolo personale e sono chiamati a consigliare la Commissione in assoluta indipendenza da qualsiasi intervento esterno. Il GEE è un organismo indipendente, pluralista e pluridisciplinare, — il GEE è composto da 15 membri al massimo, — ciascun membro del GEE è nominato per cinque anni. La nomina può essere rinnovata per altri due mandati al massimo, — i membri del GEE sono individuati e selezionati sulla base di un invito pubblico a manifestare interesse. Nella procedura di selezione si tiene conto anche delle domande pervenute attraverso altri canali, — la Commissione pubblica l'elenco dei membri del GEE nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, — i candidati ritenuti idonei, ma non nominati saranno iscritti in un elenco di riserva, — laddove un membro del GEE non fosse più in grado di contribuire efficacemente all'attività del Gruppo o fosse dimissionario, il presidente della Commissione può nominare, dall'elenco di riserva, un membro sostituto che resta in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:1(1):oj#art-3