Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 dic 2009
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a notificare alla Repubblica di Guinea, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che l'Unione europea non intende più diventare parte dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea siglato il 20 dicembre 2008. La notifica è fatta in forma di lettera. Il testo della lettera è allegato alla presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:1016:oj#art-2