Art. 5 · Funzionamento

Art. 5

Funzionamento

In vigore dal 18 dic 2009
Funzionamento 1.   Il gruppo di esperti elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, un presidente e due vicepresidenti. 2.   Un rappresentante della Commissione può partecipare alle riunioni del gruppo di esperti. Tale rappresentante ha la facoltà di invitare a partecipare ai lavori del gruppo esperti od osservatori con competenze specifiche su un tema iscritto all’ordine del giorno del gruppo di esperti. 3.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo di esperti non sono divulgate se la Commissione ritiene che riguardino questioni riservate. 4.   Il gruppo di esperti si riunisce di norma nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. La Commissione provvede al servizio di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del gruppo di esperti. 5.   Il gruppo di esperti adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice, basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione (5). 6.   La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento, l’ordine del giorno, i verbali, le sintesi, le conclusioni, le conclusioni parziali o i documenti di lavoro del gruppo di esperti.
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