Art. 3 · Consultazione

Art. 3

Consultazione

In vigore dal 18 dic 2009
Consultazione 1.   La Commissione può consultare il gruppo di esperti su qualsiasi materia relativa all’attuazione del programma «Frutta nelle scuole». 2.   Il presidente del gruppo di esperti può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo su una questione specifica.
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