Art. 2
Compiti
In vigore dal 18 dic 2009
Compiti
Il gruppo di esperti ha il compito di assistere la Commissione nelle seguenti attività:
a)
attuazione, monitoraggio e valutazione del programma «Frutta nelle scuole» istituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (di seguito: programma «Frutta nelle scuole»), fornendole consulenza;
b)
elaborazione della relazione di cui all’articolo 184, punto 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:986:oj#art-2