Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 dic 2009
Le attività di rimorchio sono ammissibili al regime d’imposta sul tonnellaggio, a condizione che almeno il 50 % del tempo di servizio effettivamente svolto da ciascuna nave rimorchio nel corso dell’anno abbia fatto riferimento all’erogazione di servizi di trasporto marittimo.
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