Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 dic 2009
1.   Le spese presentate dalla Bulgaria ai fini di un contributo finanziario dell’Unione sono espresse in euro e non comprendono l’imposta sul valore aggiunto e altre imposte. 2.   Qualora le spese della Bulgaria siano in una valuta diversa dall’euro, la Bulgaria le converte in euro applicando l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea, in vigore fino al primo giorno del mese in cui la domanda di rimborso è presentata dalla Bulgaria.
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