Art. 7 · Programmi di formazione e di scambio

Art. 7

Programmi di formazione e di scambio

In vigore dal 16 dic 2009
Programmi di formazione e di scambio 1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato V, per programmi di formazione e di scambio di funzionari con mansioni di controllo, monitoraggio e sorveglianza nel settore della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato. 2.   Per le spese ai sensi dell’allegato V effettuate per seminari sulla pesca INN, il tasso di cofinanziamento di cui al paragrafo 1 è fissato al 95 %.
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