Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 dic 2009
La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al giorno dell'entrata in vigore di una direttiva che autorizza gli Stati membri a rinviare l'insorgenza del diritto a detrazione dell'IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera un determinato massimale e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in applicazione del quale l'imposta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell'incasso del prezzo. In ogni caso la presente decisione è applicabile non oltre il 31 dicembre 2012.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2009:939:oj#art-2