Art. 2
In vigore dal 7 dic 2009
La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al giorno dell’entrata in vigore di una direttiva che autorizza gli Stati membri a rinviare l’insorgenza del diritto a detrazione dell’IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera un determinato massimale e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in applicazione del quale l’imposta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo. In ogni caso la presente decisione è applicabile non oltre il 31 dicembre 2012.
Storico versioni
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