Art. 2
In vigore dal 2 dic 2009
1. L’aiuto dovrà essere concesso in rate periodiche retroattive, a intervalli la cui lunghezza dovrà essere stabilita d’intesa tra l’autorità rumena che concede l’aiuto e il beneficiario, ma che non dovranno essere in ogni caso superiori a un anno. La somma totale dei pagamenti periodici dovrà corrispondere ai costi effettivamente sostenuti, come dichiarato dal beneficiario all’autorità rumena che concede l’aiuto.
2. Le autorità rumene dovranno informare il consiglio rumeno sulla concorrenza, incaricato del monitoraggio dell’attuazione del presente aiuto, nonché i servizi competenti della Commissione in merito ai termini dell’accordo raggiunto sulla durata degli intervalli di pagamento retroattivo.
3. Alla fine di ogni anno di attuazione del programma di formazione, il beneficiario dovrà presentare all’autorità di vigilanza rumena e alla Commissione relazioni dettagliate, sottoposte a verifiche contabili indipendenti, riguardanti l’applicazione del programma e i costi sostenuti nel periodo di riferimento. Le relazioni sull’attuazione dovranno contenere informazioni dettagliate sulle spese sostenute e sulla formazione offerta. Le relazioni dovranno classificare le categorie di spese ammissibili come definite nell’articolo 39, paragrafo 4, del regolamento RGEC per ogni modulo di formazione. Le relazioni annuali sull’attuazione dovranno inoltre elencare i corsi di formazione offerti nel quadro di ogni modulo durante il periodo di riferimento, il numero dei dipendenti che hanno partecipato ai corsi, distinti per categoria di dipendenti, il numero totale di ore/giorni di formazione offerti per ogni corso e modulo di formazione, nonché il numero totale di dipendenti della società alla fine di ogni anno di attuazione del programma (effettivi). Il revisore indipendente sarà scelto di comune accordo tra il beneficiario e l’autorità di vigilanza rumena.
4. I pagamenti rateali per gli anni successivi di attuazione del programma saranno condizionati all’approvazione delle relazioni annuali sull’attuazione, da parte dell’autorità di vigilanza rumena e della Commissione, entro sei settimane dalla data in cui la relazione presentata sarà considerata completa. La mancata risposta entro il termine stabilito sarà interpretata come una tacita approvazione delle relazioni sull’attuazione.
5. Al termine del programma o su base annuale (a scelta), il beneficiario dovrà rilasciare a ogni dipendente che avrà partecipato al programma di formazione un attestato di frequenza in cui siano elencati i corsi frequentati e il numero di ore/giorni lavorativi di formazione di cui ha beneficiato durante il corso. Questi attestati di frequenza dovranno essere in ogni caso rilasciati su richiesta del dipendente, se e quando quest’ultimo formalizzerà la richiesta di lasciare la società. Gli attestati di frequenza serviranno così ad accrescere la trasferibilità delle competenze acquisite attraverso la formazione ricevuta.
6. Le autorità rumene dovranno recepire le condizioni enunciate ai considerando 1-5 in un atto legislativo che disciplini l’attuazione del programma di formazione. Oltre a recepire le summenzionate condizioni, l’atto legislativo dovrà stabilire condizioni specifiche volte a garantire il rimborso degli importi dell’aiuto che sono stati erogati con precedenti rate periodiche e che risultano essere eccedenti rispetto alle spese effettivamente sostenute e/o eccedenti rispetto all’intensità di aiuto in base alla quale l’aiuto è stato approvato conformemente alla qualifica «generale» o «specifica» della formazione prevista. L’atto legislativo dovrà anche sancire l’obbligo del beneficiario di escludere dai costi ammissibili richiesti quei costi che potrebbero essere recuperati avvalendosi delle competenze acquisite dai dipendenti grazie alla formazione, come previsto dall’ultimo paragrafo del considerando 16 della comunicazione del 2009 sugli aiuti destinati alla formazione. L’atto legislativo dovrà essere comunicato alla Commissione nel più breve tempo possibile. L’aiuto non potrà essere attuato prima dell’adozione di tale atto.
7. La Commissione invita i rappresentanti dei dipendenti dello stabilimento Ford Craiova a presentare, alla fine di ogni anno di attuazione del programma di formazione, osservazioni scritte riguardanti il contenuto dei corsi di formazione frequentati e la partecipazione ai corsi (in termini di numero di dipendenti che partecipano alla formazione e di tempo dedicato alla formazione).
Storico versioni
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