Art. 7 · Procedura legislativa e pubblicità

Art. 7

Procedura legislativa e pubblicità

In vigore dal 1 dic 2009
Procedura legislativa e pubblicità 1.   Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine il suo ordine del giorno contiene una parte «Deliberazioni legislative». 2.   I documenti sottoposti al Consiglio citati in corrispondenza dei punti figuranti nella parte «Deliberazioni legislative» del suo ordine del giorno sono resi pubblici, come pure lo sono gli elementi del processo verbale del Consiglio riguardanti tale parte dell'ordine del giorno. 3.   L'apertura al pubblico delle sessioni del Consiglio per la parte «Deliberazioni legislative» dell'ordine del giorno è effettuata mediante diffusione pubblica con mezzi audiovisivi, segnatamente in una sala di ascolto, e mediante trasmissione in tutte le lingue delle istituzioni dell'Unione europea con video-streaming. Una versione registrata è accessibile per almeno un mese sul sito Internet del Consiglio. Il risultato della votazione è indicato con mezzi visivi. Il segretariato generale provvede a informare il pubblico in anticipo delle date e dell'ora approssimativa in cui tali trasmissioni audiovisive avranno luogo e prende tutte le misure di ordine pratico per assicurare una corretta attuazione del presente articolo. 4.   I risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti al comitato di conciliazione previsto dalla procedura legislativa ordinaria, nonché le dichiarazioni a verbale del Consiglio e i punti del verbale che riguardano la riunione del comitato di conciliazione sono resi pubblici. 5.   In presenza di proposte o di iniziative legislative, il Consiglio si astiene dall'adottare atti non previsti dai trattati, quali risoluzioni, conclusioni o dichiarazioni diverse da quelle che accompagnano l'adozione dell'atto e che sono destinate a essere iscritte nel processo verbale del Consiglio.
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