Art. 6
Segreto professionale e produzione in giustizia dei documenti
In vigore dal 1 dic 2009
Segreto professionale e produzione in giustizia dei documenti
1. Fatti salvi gli e le disposizioni in materia di accesso del pubblico ai documenti, le deliberazioni del Consiglio sono soggette al segreto professionale, sempre che il Consiglio non decida diversamente.
2. Il Consiglio o il Coreper possono autorizzare la produzione in giustizia di una copia o di un estratto dei documenti del Consiglio che non sono già stati resi accessibili al pubblico in conformità delle disposizioni in materia di accesso del pubblico ai documenti.
Storico versioni
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