Art. 6 · Segreto professionale e produzione in giustizia dei documenti

Art. 6

Segreto professionale e produzione in giustizia dei documenti

In vigore dal 1 dic 2009
Segreto professionale e produzione in giustizia dei documenti 1.   Fatti salvi gli e le disposizioni in materia di accesso del pubblico ai documenti, le deliberazioni del Consiglio sono soggette al segreto professionale, sempre che il Consiglio non decida diversamente. 2.   Il Consiglio o il Coreper possono autorizzare la produzione in giustizia di una copia o di un estratto dei documenti del Consiglio che non sono già stati resi accessibili al pubblico in conformità delle disposizioni in materia di accesso del pubblico ai documenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:937:oj#art-6