Art. 5
Sessioni
In vigore dal 1 dic 2009
Sessioni
1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo (12). Negli altri casi le sessioni del Consiglio non sono pubbliche, tranne nei casi previsti all'.
2. La Commissione è invitata a partecipare alle sessioni del Consiglio. Altrettanto vale per la Banca centrale europea nei casi in cui essa esercita il proprio diritto d'iniziativa. Tuttavia, il Consiglio può decidere di deliberare senza la presenza della Commissione o della Banca centrale europea.
3. I membri del Consiglio e della Commissione possono farsi accompagnare da funzionari che li assistono. I nominativi e le qualifiche di tali funzionari sono preventivamente comunicati al segretariato generale. Il numero massimo di persone presenti nello stesso tempo nella sala di riunione del Consiglio per ciascuna delegazione, compresi i membri del Consiglio, può essere fissato dal Consiglio.
4. Per accedere alle sessioni del Consiglio è necessario esibire un lasciapassare rilasciato dal segretariato generale.
Storico versioni
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