Art. 1
In vigore dal 1 dic 2009
1. Il Consiglio europeo adotta il suo regolamento interno quale figura in allegato.
2. Per l’adozione del suo regolamento interno, il Consiglio europeo può ricorrere alla procedura scritta prevista all’articolo 7 di detto regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:882:oj#art-1