Art. 8 · Accreditamento di sicurezza dei sistemi

Art. 8

Accreditamento di sicurezza dei sistemi

In vigore dal 30 nov 2009
Accreditamento di sicurezza dei sistemi 1.   Tutti i sistemi Europol usati per il trattamento di informazioni classificate Europol sono accreditati dal consiglio di amministrazione previa consultazione del comitato di sicurezza e previo accertamento dell’effettiva attuazione delle misure di sicurezza imposte dai requisiti di sicurezza specifici del sistema (RSSS), dal registro dei rischi per le informazioni e altra documentazione pertinente. I sottosistemi e i terminali o postazioni remoti sono accreditati in quanto parte di tutti i sistemi a cui sono collegati. 2.   Il consiglio di amministrazione, previa consultazione del comitato di sicurezza, adotta e modifica gli RSSS. Gli RSSS sono conformi alle disposizioni pertinenti del manuale di sicurezza.
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