Art. 6 · Responsabili della sicurezza

Art. 6

Responsabili della sicurezza

In vigore dal 30 nov 2009
Responsabili della sicurezza 1.   I responsabili della sicurezza affiancano il direttore nell’attuazione delle misure di sicurezza previste nelle presenti norme e nel manuale di sicurezza. I responsabili della sicurezza rispondono direttamente al coordinatore della sicurezza. Essi sono incaricati di: a) istruire, assistere e consigliare tutto il personale Europol nonché tutte le altre persone in relazione con le attività di Europol sottoposte ad un obbligo particolare di segreto e riservatezza sui rispettivi compiti ai sensi delle presenti norme e del manuale di sicurezza; b) applicare le disposizioni in materia di sicurezza, indagare sulle violazioni delle stesse e informarne immediatamente il coordinatore della sicurezza; c) verificare regolarmente l’adeguatezza delle misure di sicurezza in base alla valutazione del rischio; a tal fine informano il coordinatore della sicurezza in linea di massima almeno una volta al mese e, in casi eccezionali, ogniqualvolta necessario, e forniscono opportune raccomandazioni e consulenze; d) eseguire i compiti loro assegnati ai sensi delle presenti norme o del manuale di sicurezza; e e) eseguire altri compiti loro assegnati dal coordinatore della sicurezza. 2.   I responsabili della sicurezza dispongono del nulla osta di sicurezza del livello richiesto dai loro compiti in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili negli Stati membri di cui sono cittadini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:968:oj#art-6