Art. 5 · Coordinatore della sicurezza

Art. 5

Coordinatore della sicurezza

In vigore dal 30 nov 2009
Coordinatore della sicurezza 1.   Il coordinatore della sicurezza ha competenze generali per tutte le questioni inerenti alla sicurezza, comprese le pertinenti misure previste nelle presenti norme e nel manuale di sicurezza. Il coordinatore della sicurezza controlla l’applicazione delle disposizioni di sicurezza e comunica tutte le violazioni verificatesi in questo ambito al direttore. Nei casi gravi il direttore riferisce al consiglio di amministrazione. Qualora siffatte violazioni siano tali da pregiudicare gli interessi di uno Stato membro, quest’ultimo ne viene ugualmente informato. 2.   Il coordinatore della sicurezza risponde direttamente al direttore di Europol. 3.   Il coordinatore della sicurezza dispone del nulla osta di sicurezza del livello più elevato in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nello Stato membro di cui il coordinatore della sicurezza è cittadino.
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