Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 30 nov 2009
Definizioni Ai fini delle presenti norme si intende per: a) «trattamento delle informazioni» o «trattamento», qualsiasi operazione, o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali e non, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione; b) «terzi», entità di cui all’articolo 22, paragrafo 1 e all’articolo 23, paragrafo 1, della decisione Europol; c) «comitato di sicurezza», il comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e di Europol descritto nell’; d) «coordinatore della sicurezza», il vicedirettore a cui il direttore, a norma dell’articolo 38, paragrafo 2 della decisione Europol, affida, accanto agli altri compiti di sua competenza, funzioni di coordinamento e controllo in materia di sicurezza; e) «responsabili della sicurezza», membri del personale di Europol nominati dal direttore, incaricati delle questioni di sicurezza ai sensi dell’; f) «manuale di sicurezza», il manuale di applicazione delle presenti norme, che sarà elaborato ai sensi dell’; g) «livello di classifica», il contrassegno di sicurezza attribuito a un documento trattato da Europol o mediante esso, di cui all’; h) «pacchetto di sicurezza», l’insieme di misure specifiche in materia di sicurezza che devono essere applicate alle informazioni oggetto di uno dei livelli di classifica Europol, di cui all’; i) «livello di protezione minimo», il livello di protezione che è applicato a tutte le informazioni trattate da Europol o mediante esso, salvo quelle espressamente contrassegnate come informazioni pubbliche o palesemente riconoscibili in quanto tali, di cui all’, paragrafo 1; j) «personale», il personale temporaneo e contrattuale di cui all’articolo 39, paragrafo 4 della decisione Europol; k) «informazioni classificate Europol», le informazioni e il materiale, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi essenziali di Europol o di uno o più Stati membri e per le quali occorre applicare adeguate misure di sicurezza di cui all’, paragrafo 2, lettera b).
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