Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 nov 2009
Gli Stati membri e l’Agenzia ferroviaria europea, rappresentata dal suo direttore esecutivo, sono i destinatari della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:965:oj#art-2