Art. 7
Designazione della legge applicabile ai fini di un procedimento specifico
In vigore dal 30 nov 2009
Designazione della legge applicabile ai fini di un procedimento specifico
1. Nonostante gli articoli da 3 a 6, il creditore e il debitore di alimenti possono, unicamente ai fini di un procedimento specifico in un dato Stato, designare espressamente quale legge applicabile a un’obbligazione alimentare la legge di detto Stato.
2. Una designazione anteriore all’avvio del procedimento in questione deve formare oggetto di un accordo, firmato da entrambe le parti, redatto in forma scritta o registrato su un supporto il cui contenuto è accessibile per ulteriore consultazione.
Storico versioni
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