Art. 6
Norma speciale in materia di difesa
In vigore dal 30 nov 2009
Norma speciale in materia di difesa
Per le obbligazioni alimentari diverse da quelle derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di un minore e da quelle di cui all’, il debitore può opporre alla pretesa del creditore l’assenza di obbligazioni alimentari nei suoi confronti ai sensi della legge dello Stato di residenza abituale e della legge dell’eventuale Stato di cittadinanza comune delle parti.
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