Art. 3 · Norma generale sulla legge applicabile

Art. 3

Norma generale sulla legge applicabile

In vigore dal 30 nov 2009
Norma generale sulla legge applicabile 1.   Salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore. 2.   In caso di cambiamento della residenza abituale del creditore si applica la legge dello Stato della nuova residenza abituale, dal momento del cambiamento.
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