Art. 9 · Rimedi per il caso di insolvenza

Art. 9

Rimedi per il caso di insolvenza

In vigore dal 30 nov 2009
Rimedi per il caso di insolvenza 1.   Il presente articolo si applica solo qualora uno Stato contraente che sia la giurisdizione principale dell’insolvenza abbia effettuato una dichiarazione in applicazione dell’articolo XXVII. 2.   I riferimenti nel presente articolo all’«amministratore dell’insolvenza» si intendono come riferimenti a quella persona nella sua capacità ufficiale e non personale. 3.   Al verificarsi di una situazione di insolvenza e nell’osservanza del paragrafo 7, l’amministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, restituisce il materiale rotabile ferroviario al creditore non più tardi della prima delle due seguenti date: a) alla fine del periodo di attesa; e b) alla data in cui il creditore avrebbe diritto ad acquisire il possesso del materiale rotabile ferroviario se il presente articolo non si applicasse. 4.   Ai fini del presente articolo, «periodo di attesa» indica il periodo specificato in una dichiarazione dello Stato contraente che è la giurisdizione principale dell’insolvenza. 5.   Fintantoché il creditore non abbia avuto la possibilità di prendere possesso del bene secondo il paragrafo 3: a) l’amministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, preservano e hanno cura del materiale rotabile ferroviario e ne conservano il valore in conformità al contratto; e b) il creditore può domandare ogni altra misura provvisoria che sia disponibile in base alla legge applicabile. 6.   Il sottoparagrafo a) del precedente paragrafo non preclude l’uso del materiale rotabile ferroviario in base ad accordi conclusi per preservare, avere cura del materiale e conservarne il valore. 7.   L’amministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, può trattenere il possesso del materiale rotabile ferroviario quando, al più tardi alla data fissata nel paragrafo 3, abbia rimediato alle inadempienze diverse da quelle dovute all’apertura delle procedure di insolvenza e si sia impegnato ad adempiere le obbligazioni future in conformità al contratto e ai relativi documenti. Nell’ipotesi di inadempimento nell’esecuzione di obbligazioni future, non si applica un nuovo periodo di attesa. 8.   Le misure previste al paragrafo 1 dell’articolo VII: a) in uno Stato contraente sono rese disponibili dalle autorità amministrative nei sette giorni successivi alla data in cui il creditore ha notificato a dette autorità che è autorizzato a ottenere tali misure in conformità alla Convenzione; e b) le competenti autorità prestano sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nell’attuazione delle misure conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza. 9.   È fatto divieto di ostacolare o ritardare l’applicazione delle misure consentite dalla Convenzione o dal presente Protocollo dopo la data indicata dal paragrafo 3. 10.   Nessuna obbligazione del debitore in virtù del contratto può essere modificata senza il consenso del creditore. 11.   Nessuna disposizione del paragrafo precedente è interpretata in modo da recare pregiudizio al potere dell’amministratore dell’insolvenza, se del caso, di risolvere il contratto in base alla legge applicabile. 12.   Nessun diritto o garanzia, eccetto i diritti e le garanzie di natura non convenzionale appartenenti a una categoria coperta da una dichiarazione resa in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 39 della Convenzione prevale sulle garanzie iscritte nelle procedure di insolvenza. 13.   La Convenzione, così come modificata dagli articoli VII e XXV del presente Protocollo, si applica all’esercizio di qualsiasi rimedio in virtù del presente articolo. 3.   Al verificarsi di una situazione di insolvenza, l’amministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, notifica al creditore, dietro richiesta dello stesso, nel termine indicato in una dichiarazione di uno Stato contraente resa in applicazione dell’articolo XXVII, se intende: a) porre rimedio alle inadempienze diverse da quelle dovute all’apertura delle procedure di insolvenza e impegnarsi ad adempiere tutte le obbligazioni future, in conformità all’accordo e ai relativi documenti; o b) dare al creditore la possibilità di prendere possesso del materiale rotabile ferroviario, in conformità al diritto applicabile. 4.   Il diritto applicabile cui fa riferimento il sottoparagrafo b) del precedente paragrafo può autorizzare l’organo giurisdizionale a esigere l’adozione di qualsiasi misura complementare o la produzione di qualsivoglia garanzia complementare. 5.   Il creditore deve fornire prova del proprio credito e giustificazione della iscrizione della propria garanzia internazionale. 6.   Se l’amministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, non dà notifica al creditore in conformità del paragrafo 3 o se l’amministratore dell’insolvenza o il debitore, pur avendo dichiarato che darà al creditore la possibilità di prendere possesso del materiale rotabile ferroviario omette di farlo, l’organo giurisdizionale può autorizzare il creditore a prendere possesso del materiale rotabile ferroviario alle condizioni fissate dall’organo giurisdizionale stesso. Può inoltre esigere l’adozione di ogni misura complementare, nonché la produzione di qualsivoglia garanzia complementare. 7.   Il materiale rotabile ferroviario non è venduto in pendenza di un giudizio che riguardi il credito e la garanzia internazionale. 3.   Al verificarsi di una situazione di insolvenza, l’amministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, deve, entro il periodo di rimedio: a) porre rimedio alle inadempienze diverse da quelle dovute all’apertura delle procedure di insolvenza e impegnarsi ad adempiere tutte le obbligazioni future, in conformità all’accordo e ai relativi documenti; o b) dare al creditore la possibilità di prendere possesso del materiale rotabile ferroviario, in conformità al diritto applicabile. 4.   Prima della scadenza del periodo di rimedio, l’amministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, può domandare all’organo giurisdizionale una decisione che sospenda la sua obbligazione ai sensi del sottoparagrafo b) del precedente paragrafo per un periodo decorrente dalla scadenza del periodo di rimedio fino, al più tardi, alla scadenza del contratto o del suo eventuale rinnovo, alle condizioni ritenute eque dall’organo giurisdizionale («periodo di sospensione»). La decisione dell’organo giurisdizionale impone che tutte le somme dovute al creditore durante il periodo di sospensione vengano pagate con l’attivo fallimentare o dal debitore una volta esigibili e che l’amministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, adempia tutte le altre obbligazioni che sorgano durante il periodo di sospensione. 5.   In caso di presentazione all’organo giurisdizionale di una domanda a norma del precedente paragrafo, il creditore non può prendere possesso del materiale rotabile ferroviario prima che l’organo giurisdizionale abbia preso una decisione. Se la domanda non è accolta entro il numero di giorni dalla data di deposito della domanda indicato nella dichiarazione resa dallo Stato contraente in cui la domanda è stata presentata, la domanda si presume respinta salvo quanto altrimenti convenuto dal creditore e dall’amministratore dell’insolvenza o dal debitore, secondo il caso. 6.   Fintantoché il creditore non abbia avuto la possibilità di prendere possesso del bene secondo il paragrafo 3: a) l’amministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, preservano e hanno cura del materiale rotabile ferroviario e ne conservano il valore in conformità al contratto; e b) il creditore ha la facoltà di domandare ogni altra misura provvisoria che sia disponibile in base alla legge applicabile. 7.   Il sottoparagrafo a) del precedente paragrafo non preclude l’uso del materiale rotabile ferroviario in base ad accordi conclusi per preservare, avere cura del materiale e conservarne il valore. 8.   Allorché, durante il periodo di rimedio o di eventuale sospensione, l’amministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, pone rimedio alle inadempienze diverse da quelle dovute all’apertura delle procedure di insolvenza e si impegna ad adempiere tutte le obbligazioni future, in conformità al contratto e ai relativi documenti, l’amministratore dell’insolvenza o il debitore, secondo il caso, può trattenere il possesso del materiale rotabile ferroviario e l’eventuale decisione dell’organo giurisdizionale ai sensi del paragrafo 4 cessa di avere effetto. Nell’ipotesi di inadempimento nell’esecuzione di obbligazioni future, non si applica un nuovo periodo di rimedio. 9.   Le misure di cui al paragrafo 1 dell’articolo VII: a) sono rese disponibili in uno Stato contraente dalle autorità amministrative nei sette giorni successivi alla data in cui il creditore ha notificato a dette autorità che è autorizzato a ottenere tali misure in conformità alla Convenzione; e b) le competenti autorità prestano sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nell’attuazione delle misure conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza. 10.   Salvo il disposto del paragrafi 4, 5 e 8, è fatto divieto di ostacolare o ritardare l’applicazione delle misure consentite dalla Convenzione dopo il periodo di rimedio. 11.   Fatti salvi i paragrafi 4, 5 e 8, nessuna obbligazione del debitore in virtù del contratto e dei relativi documenti può essere modificata nella procedura di insolvenza senza il consenso del creditore. 12.   Nessuna disposizione del paragrafo precedente è interpretata in modo da recare pregiudizio al potere dell’amministratore dell’insolvenza, se del caso, di risolvere il contratto in base alla legge applicabile. 13.   Nessun diritto o garanzia, eccetto i diritti e le garanzie di natura non convenzionale appartenenti a una categoria coperta da una dichiarazione resa in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 39 della Convenzione prevale sulle garanzie iscritte nelle procedure di insolvenza. 14.   La Convenzione come modificata dagli articoli VII e XXV del presente Protocollo si applica all’esercizio di qualsiasi rimedio in virtù del presente articolo. 15.   Ai fini del presente articolo, «periodo di rimedio» indica il periodo, decorrente dalla data in cui si verifica la situazione di insolvenza, specificato in una dichiarazione dello Stato contraente che è la giurisdizione principale dell’insolvenza.
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