Art. 6 · Scelta della legge applicabile

Art. 6

Scelta della legge applicabile

In vigore dal 30 nov 2009
Scelta della legge applicabile 1.   Il presente articolo si applica solo a condizione che uno Stato contraente abbia fatto una dichiarazione in applicazione dell’articolo XXVII. 2.   Le parti di un accordo, di un contratto che conferisce una garanzia o di un accordo di subordinazione possono convenire sulla legge che regolerà in tutto o in parte i diritti e le obbligazioni derivanti dall’accordo. 3.   Salvo che non sia stato diversamente convenuto, il riferimento nel precedente paragrafo alla legge scelta dalle parti indica il diritto nazionale dello Stato designato o, nel caso in cui lo Stato comprenda diverse unità territoriali, il diritto nazionale dell’unità territoriale designata.
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