Art. 32 · Denunce

Art. 32

Denunce

In vigore dal 30 nov 2009
Denunce 1.   Ogni Stato parte può denunciare il presente Protocollo mediante notifica per iscritto al Depositario. 2.   La denuncia produce effetti il primo giorno del mese successivo al dodicesimo mese da quando la notifica è stata ricevuta dal Depositario. 3.   Nonostante i paragrafi precedenti, il presente Protocollo continua ad applicarsi, come se la denuncia non fosse stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui la denuncia ha prodotto i suoi effetti.
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