Art. 31 · Ritiro delle dichiarazioni

Art. 31

Ritiro delle dichiarazioni

In vigore dal 30 nov 2009
Ritiro delle dichiarazioni 1.   Ogni Stato parte che ha fatto una dichiarazione in base al presente Protocollo, ad eccezione di una dichiarazione fatta conformemente all’articolo XXIX in virtù dell’articolo 60 della Convenzione, può in ogni momento ritirarla mediante una notifica indirizzata al Depositario. Tale ritiro produce i suoi effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario. 2.   Nonostante il paragrafo precedente, il presente Protocollo continua ad applicarsi, come se il ritiro della dichiarazione non fosse stato fatto, a tutti i diritti e garanzie nati prima della data in cui il ritiro della dichiarazione ha prodotto i suoi effetti.
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