Art. 29 · Dichiarazioni rese in base alla Convenzione

Art. 29

Dichiarazioni rese in base alla Convenzione

In vigore dal 30 nov 2009
Dichiarazioni rese in base alla Convenzione 1.   Salvo indicazione contraria, si presume che le dichiarazioni fatte in base alla Convenzione, ivi incluse quelle rese in base agli articoli 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 e 60, siano state fatte anche in base al presente Protocollo. 2.   Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 50 della Convenzione, «operazione interna» indica anche, in relazione al materiale rotabile ferroviario, un’operazione di uno dei tipi indicati nei sottoparagrafi da a) a c) del paragrafo 2 dell’ della Convenzione, quando il materiale rotabile ferroviario pertinente, nel suo uso normale, può funzionare esclusivamente in un sistema ferroviario unico nello Stato contraente in questione, a causa dello scartamento o di altri elementi della configurazione del materiale rotabile ferroviario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:940:oj#art-29