Art. 24 · Unità territoriali

Art. 24

Unità territoriali

In vigore dal 30 nov 2009
Unità territoriali 1.   Se uno Stato contraente comprende unità territoriali nelle quali sono applicabili differenti sistemi normativi in relazione a argomenti trattati dal presente Protocollo, esso può, all’atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che il presente Protocollo sarà applicato a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse; tale dichiarazione potrà essere modificata a seguito di un’altra dichiarazione che potrà essere presentata in qualsiasi momento. 2.   Tale dichiarazione dovrà essere notificata al Depositario e indica esattamente le unità territoriali alle quali si applica il presente protocollo. 3.   Se uno Stato contraente non ha effettuato alcuna dichiarazione in virtù del paragrafo 1, il presente Protocollo si applica a tutte le unità territoriali che lo Stato comprende. 4.   Allorché uno Stato contraente estende l’applicazione del presente Protocollo ad una o più delle proprie unità territoriali, le dichiarazioni consentite dal presente Protocollo possono essere fatte nei confronti di ciascuna unità territoriale; le dichiarazioni rese nei confronti di una unità territoriale possono essere diverse da quelle fatte nei riguardi di un’altra. 5.   Se, in virtù di una dichiarazione fatta in conformità al paragrafo 1, il presente Protocollo si estende ad una o più unità territoriali di uno Stato contraente: a) il debitore si considera situato in uno Stato contraente solo se si è costituito in base a una legge in vigore in una unità territoriale alla quale la presente Convenzione e il presente Protocollo si applicano, o se ha la propria sede statutaria, la propria amministrazione centrale, il proprio stabilimento o la propria residenza abituale in una unità territoriale alla quale la Convenzione e il presente Protocollo si applicano; b) ogni riferimento all’ubicazione del materiale rotabile ferroviario in uno Stato contraente indica l’ubicazione del materiale rotabile ferroviario nell’unità territoriale alla quale la Convenzione e il presente Protocollo si applicano; e c) ogni riferimento alle autorità amministrative dello Stato contraente sarà interpretato come se indichi le autorità amministrative competenti nell’unità territoriale alla quale la Convenzione e il presente Protocollo si applicano.
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