Art. 18 · Rinuncia all’immunità della giurisdizione

Art. 18

Rinuncia all’immunità della giurisdizione

In vigore dal 30 nov 2009
Rinuncia all’immunità della giurisdizione 1.   Ferma l’osservanza del paragrafo 2, la rinuncia all’immunità della giurisdizione relativa agli organi giurisdizionali indicati agli articoli 42 o 43 della Convenzione, o relativa all’esercizio coattivo di diritti e garanzie riguardanti materiale rotabile ferroviario secondo la Convenzione, ha forza obbligatoria ed è attributiva della competenza, se le altre condizioni di attribuzione della competenza o dell’esecuzione sono soddisfatte; essa consente altresì di fare ricorso alle misure di esecuzione, secondo il caso. 2.   Una rinuncia fatta in virtù del paragrafo precedente è fatta per iscritto e contiene una descrizione del materiale rotabile ferroviario come specificato al paragrafo 1 dell’articolo V del presente protocollo.
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