Art. 16 · Tariffe del Registro internazionale

Art. 16

Tariffe del Registro internazionale

In vigore dal 30 nov 2009
Tariffe del Registro internazionale 1.   L’Autorità di sorveglianza fissa e può modificare periodicamente le tariffe per l’iscrizione, il deposito, la ricerca e gli altri servizi forniti dal Registro internazionale, in conformità ai suoi regolamenti. 2.   Le tariffe di cui al precedente paragrafo sono determinate in modo da coprire, nella misura necessaria, i costi ragionevoli di stabilimento, attuazione e funzionamento del Registro internazionale e i costi ragionevoli del segretariato connessi all’esercizio delle sue funzioni. Nessuna disposizione del presente paragrafo preclude al Conservatore di realizzare un equo profitto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:940:oj#art-16