Art. 4 · Trattamento dei dati

Art. 4

Trattamento dei dati

In vigore dal 30 nov 2009
Trattamento dei dati 1.   Per quanto necessario al perseguimento dell’obiettivo stabilito all’ della decisione Europol, Europol può trattare i dati personali di cui agli delle presenti norme nella misura in cui essi siano adeguati, accurati, pertinenti e non vadano oltre lo scopo dell’archivio di lavoro per fini di analisi nel quale sono introdotti e a condizione che siano conservati solo per il tempo necessario a detto scopo. Conformemente all’ delle presenti norme e all’ della decisione Europol, si procede ad un esame periodico della necessità di conservare i dati memorizzati ai fini dell’archivio in questione. 2.   Ciascuno Stato membro coinvolto in un progetto di analisi decide, conformemente alla legislazione nazionale, la misura in cui può fornire i dati richiesti, come indicato all’, paragrafo 3, della decisione Europol.
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